Art. 24.
(Incentivi all'assolvimento
del servizio civile).

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, ai giovani impiegati in progetti del servizio civile volontario».

      2. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le università possono riconoscere l'esenzione totale o parziale del pagamento delle tasse universitarie agli studenti che prestano il servizio civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a rifondere alle università le risorse finanziarie non riscosse a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento di esenzione»;

 

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          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere del pubblico impiego sono determinate riserve di posti nella misura minima dell'uno per cento per coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7. In relazione a specifiche esigenze funzionali, sono determinate annualmente, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, eventuali quote percentuali aggiuntive riservate a competenze professionali maturate nel corso dello svolgimento del servizio civile. Le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni locali possono riconoscere un punteggio aggiuntivo ai giovani che hanno svolto il servizio civile, con particolare riferimento ad ambiti di utilizzo connessi con i settori del pubblico impiego messi a concorso».